Categoria: Capo IV – Disposizioni comuni
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Art. 180 — Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti…
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Art. 181 — Disposizioni sulla divisione
Il giudice dell’esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l’udienza davanti a…
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Art. 182 — Intimazione al detentore del pegno
Il creditore pignorante deve fare l’intimazione di cui all’articolo 544 del codice con l’atto di pignoramento, se il pegno è detenuto dal debitore, o con atto separato, notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice, se il pegno è detenuto da altri.
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Art. 183 — Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio
I provvedimenti temporanei di cui all’articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.
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Art. 184 — Contenuto dei ricorsi d’opposizione all’esecuzione
I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall’articolo 125 del codice, debbono contenere quelle di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 163 del codice.
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Art. 185 — Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
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Art. 186 — Fascicolo della causa di opposizione all’esecuzione
Se per la causa di opposizione all’esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione la trasmissione del ricorso di opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli articoli 615, 618 e…
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Art. 186 bis — Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva
I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
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Art. 187 — Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.
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Art. 187 bis — Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti
In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l’istanza di cui all’articolo 495 del codice non…