Categoria: Capo III – Dell’espropriazione immobiliare
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Art. 179 bis — Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le…
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Art. 179 ter — Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice.L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e…
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Art. 170 — Atto di pignoramento immobiliare
L’atto di pignoramento di beni immobili previsto nell’articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima della relazione di notificazione, dal creditore pignorante a norma dell’articolo 125 del codice.
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Art. 179 quater — Distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 179 ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio e dal singolo giudice e garantisce…
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Art. 171 — Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
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Art. 172 — Cancellazione della trascrizione del pignoramento
Il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’articolo 562 del codice e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo.
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Art. 173 — Pubblicità dell’istanza di assegnazione o di vendita [ABROGATO]
[Dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’articolo 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa.]
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Art. 173 bis — Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza…
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Art. 173 ter — Pubblicità degli avvisi tramite internet
Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
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Art. 173 quater — Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
L’avviso di cui al quarto comma dell’articolo 591 bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo…
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Art. 173 quinquies — Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d’acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo
Il giudice, con l’ordinanza di vendita di cui all’articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o…
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Art. 174 — Dichiarazione di residenza dell’offerente
Chi offre un prezzo per l’acquisto senza incanto dell’immobile pignorato deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale. In mancanza le comunicazioni gli sono fatte presso la cancelleria.
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Art. 175 — Convocazione delle parti per l’incanto
Il giudice dell’esecuzione, prima di ordinare l’incanto a norma dell’articolo 575 del codice, dispone l’audizione delle parti e dei creditori a norma dell’articolo 569 del codice.
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Art. 176 — Comunicazione del decreto di decadenza
Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’articolo 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario.Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’articolo 569 del codice.
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Art. 177 — Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.
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Art. 178 — Procedimento di rendiconto
Quando l’amministratore dell’immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell’articolo 593 del codice, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provvede all’approvazione del conto.Le disposizioni per l’assegnazione delle rendite riscosse a norma dell’articolo 594 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione con ordinanza non impugnabile.
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Art. 179 — Graduazione e liquidazione
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma…