Categoria: Capo II – Dell’espropriazione mobiliare
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Art. 169 sexies — Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati
Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all’articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande di iscrizione all’elenco è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L’elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede…
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Art. 169 septies — Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati
La dichiarazione prevista dall’articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni: 1) il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento; 2) l’importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese; 3)…
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Art. 165 — Partecipazione del creditore al pignoramento
All’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.Nel caso di cui al primo comma l’ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l’ora dell’accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di…
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Art. 166 — Modalità della custodia
Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
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Art. 167 — Processo verbale di consegna al commissionario
Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. In esso debbono essere descritte le cose consegnate. La descrizione può farsi con riferimento a quella contenuta nell’atto di pignoramento, del quale il commissionario deve dichiarare di avere presa esatta cognizione.
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Art. 168 — Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita
I reclami contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita sono proposti dalle parti e dagli interessati con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza.Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.Sul ricorso il giudice dell’esecuzione,…
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Art. 169 — Registrazione del processo verbale di vendita
Il cancelliere del tribunale presso il quale è depositato il processo verbale di vendita, a norma dell’articolo 537 ultimo comma del codice, cura la registrazione di esso.
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Art. 169 bis — Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione
Con il decreto di cui all’articolo 179 bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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Art. 169 ter — Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
Nelle comunicazioni previste dall’articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.
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Art. 169 quater — Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
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Art. 169 quinquies — Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite…