Categoria: Capo V – Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza
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Art. 144 quinquies — Controversie in materia di licenziamento
Il presidente di sezione e il dirigente dell’ufficio giudiziario favoriscono e verificano la trattazione prioritaria dei procedimenti di cui al capo I-bis del titolo IV del libro secondo del codice. In ciascun ufficio giudiziario sono effettuate estrazioni statistiche trimestrali che consentono di valutare la durata media dei processi di cui all’articolo 441 bis del codice,…
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Art. 145 — Termine per la nomina del consulente tecnico
Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall’articolo 201 del codice non deve superare i giorni sei.
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Art. 146 — Albo dei consulenti tecnici
Nell’albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
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Art. 146 bis — Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi
Nel caso di cui all’articolo 420 bis del codice si applica, in quanto compatibile, l’articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 147 — Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell’azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi…
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Art. 148 — Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall’articolo 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.
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Art. 149 — Controversie in materia di invalidità pensionabile
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
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Art. 150 — Calcolo della svalutazione monetaria
Ai fini del calcolo di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria.
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Art. 151 — Riunione di procedimenti
La riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne…
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Art. 152 — Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione,…
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Art. 152 bis — Liquidazione di spese processuali
Nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417 bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato…
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Art. 144 ter — Controversie individuali di lavoro
Tra le controversie previste dall’articolo 409 del codice non si considerano in ogni caso comprese quelle di cui all’articolo 50 bis, primo comma, n. 5), seconda parte, del codice.