Categoria: Capo V bis – Disposizioni relative al procedimento in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie
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Art. 152 ter — Procedimenti in camera di consiglio
I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.
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Art. 152 quater — Ascolto del minore
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l’uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l’ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l’autorizzazione…
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Art. 152 quinquies — Registrazione audiovisiva dell’ascolto
Con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico.
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Art. 152 sexies — Indagini del consulente
Fermo quanto previsto dall’articolo 90, il consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 473 bis 25 e 473 bis 44 del codice fissa il calendario delle operazioni peritali e lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati.Il consulente puo’ chiedere al giudice la proroga del termine per il deposito della relazione,…
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Art. 152 septies — Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
Del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in…
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Art. 152 octies — Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando
Le modalità del collegamento da remoto previsto dall’articolo 473 bis 54, terzo comma, del codice sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.