Categoria: Capo III – Del procedimento d’appello
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Art. 128 — Determinazione dei giorni d’udienza
Il decreto del primo presidente della corte d’appello, che stabilisce, a norma dell’art. 163 secondo comma del Codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze (destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza della corte d’appello entro il 30 novembre di ogni anno, e rimanervi durante…
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Art. 129 — Riserva d’appello. Estinzione del processo
La riserva d’appello contro le sentenze previste nell’art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell’udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.La riserva può essere fatta anche con atto notificato…
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Art. 129 bis — Sospensione dell’istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva
Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d’appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’art. 279 del Codice, il giudice istruttore, su istanza della parte interessata, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti da quelli contenuti nella…
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Art. 130 — Appello contro la sentenza di estinzione del processo
Nel giudizio d’appello contro la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del processo a norma dell’articolo 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell’articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie, fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza.
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Art. 131 — Deliberazione dei provvedimenti
Nel deliberare i provvedimenti la corte d’appello applica le disposizioni dell’articolo 276 del codice.Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.La scelta dell’estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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Art. 131 bis — Sospensione dell’esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione
Sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza prevista dall’art. 373 del Codice, il giudice non può decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
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Art. 132 — Rinvio
Nei procedimenti d’appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.