Categoria: Sezione III – Della decisione della causa
-
Art. 121 — Ordinanza di correzione delle sentenze
L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
-
Art. 122 — Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
L’istanza per l’integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell’articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
-
Art. 123 — Avviso d’impugnazione alla cancelleria
L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza.
-
Art. 123 bis — Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore
Se l’impugnazione proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni dell’articolo 347 ultimo comma del Codice e dell’articolo 137 bis. Tuttavia il giudice della impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
-
Art. 124 — Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice.Ugualmente il cancelliere certifica…
-
Art. 125 — Riassunzione della causa
Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l’indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell’atto introduttivo del giudizio; 4) l’indicazione dell’udienza in cui le parti debbono comparire,…
-
Art. 125 bis — Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione
Se il giudice istruttore ha sospeso l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione a norme, dell’art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall’articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato…
-
Art. 126 — Fascicolo della causa riassunta
Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa.
-
Art. 113 — Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi
Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui di tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal…
-
Art. 127 — Riscossione della pena pecuniaria a carico dell’opponente
La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell’articolo 408 del codice, è fatta dal cancelliere.
-
Art. 114 — Determinazione dei giorni d’udienza e composizione dei collegi
All’inizio di ciascun anno giudiziario, il presidente del tribunale stabilisce, con decreto approvato dal primo presidente della Corte d’appello, i giorni della settimana e le ore in cui il tribunale o le sezioni tengono le udienze di discussione di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 275 del codice.Il decreto del presidente deve restare affisso…
-
Art. 115 — Rinvio della discussione
Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell’articolo 82.Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 190 del codice.
-
Art. 116 — Ordine di discussione delle cause
L’ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l’udienza alla porta della sala a questa destinata.Le cause sono chiamate dall’ufficiale giudiziario di servizio secondo l’ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
-
Art. 117 — Svolgimento della discussione
I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d’udienza dopo…
-
Art. 118 — Motivazione della sentenza
La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e…
-
Art. 119 — Redazione della sentenza
L’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell’articolo 132 del codice.Il presidente e il relatore, verificata la…
-
Art. 120 — Pubblicazione delle sentenze [ABROGATO]
[Le sentenze debbono essere depositate, a norma dell’articolo 133 del codice, non oltre il trentesimo giorno da quello della discussione della causa.]