Categoria: Sezione I – Dell’introduzione della causa
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Art. 73 — Copia degli atti di parte
Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice debbono essere inserite nel fascicolo d’ufficio.Il cancelliere deve rifiutare di ricevere il fascicolo di parte che non contenga le copie degli atti indicate nel comma precedente.
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Art. 74 — Contenuto del fascicolo di parte
Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte.Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d’intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio.Il cancelliere,…
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Art. 75 — Nota delle spese
Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita.
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Art. 76 — Potere delle parti sui fascicoli
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
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Art. 77 — Ritiro del fascicolo di parte
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
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Art. 69 bis — Determinazione delle udienze di prima comparizione
Il decreto del presidente del tribunale, che stabilisce, a norma del secondo comma dell’articolo 163 del codice, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti, deve essere affisso in tutte le sale d’udienza del tribunale entro il 30 novembre di ogni anno e rimanervi durante il successivo…
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Art. 70 — Istanza di abbreviazione dei termini di comparizione
L’istanza di abbreviazione dei termini di comparizione prevista nell’art. 163 bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l’udienza di prima comparizione e deve essere…
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Art. 70 bis — Computo dei termini di comparizione
I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163 bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168 bis quarto comma dello stesso Codice.
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Art. 70 ter — Notificazione della comparsa di risposta
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l’invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore…
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Art. 71 — Nota d’iscrizione a ruolo
La nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
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Art. 72 — Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo
Insieme con la nota d’iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d’ufficio che il cancelliere forma a norma dell’articolo 168 secondo comma del codice.Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.