Categoria: Capo I – Del procedimento davanti al giudice di pace
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Art. 66 — Tempo degli atti dei conciliatori [ABROGATO]
[I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi.]
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Art. 67 — Luogo delle udienze [ABROGATO]
[I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comuneIl conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l’udienza di discussione.]
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Art. 68 — Istanza di conciliazione
L’istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalmente.Se l’istanza è proposta con ricorso, il conciliatore fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un’ora determinati per cercare di conciliarle.Se è proposta verbalmente, il conciliatore redige di essa processo verbale…
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Art. 69 — Mancata comparizione della parte invitata
Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte istante può ottenere copia.
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Art. 54 — Determinazione dei giorni d’udienza
Le udienze di istruzione e di discussione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il capo dell’ufficio del giudice di pace stabilisce annualmente con decreto approvato dal presidente del tribunale d’intesa col procuratore della Repubblica. Il decreto deve rimanere affisso per tutto l’anno in ciascuna sala di udienza dell’ufficio del giudice di…
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Art. 55 — Distribuzione delle udienze tra i magistrati
Il capo dell’ufficio di conciliazione distribuisce con decreto al principio di ogni trimestre le udienze di istruzione o di discussione tra i magistrati addetti all’ufficio.
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Art. 56 — Designazione del giudice per ciascuna causa
Dopo il deposito in cancelleria dell’atto introduttivo del giudizio a norma dell’articolo 319 del codice o, in mancanza, il giorno stesso dell’udienza fissata a norma dell’articolo 316 del codice, su presentazione da parte del cancelliere dell’atto, il capo dell’ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell’istruzione della causa.Se nel giorno fissato…
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Art. 57 — Rinvio dell’udienza di comparizione
Se non vi è udienza nel giorno fissato nell’atto di citazione o nel processo verbale indicato nell’articolo 316 secondo comma del codice, la comparizione s’intende rimandata all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.Se nell’udienza di comparizione non possono essere sentite le parti, il conciliatore dà atto nel processo verbale della loro comparizione e rimanda la…
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Art. 58 — Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio
Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’articolo 319 del codice, le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.
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Art. 59 — Dichiarazione di contumacia
La dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal conciliatore a norma dell’articolo 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un’ora dall’apertura dell’udienza.
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Art. 60 — Tempo degli atti di istruzione
Gli atti di istruzione debbono essere assunti dal conciliatore non oltre la terza udienza successiva a quella in cui sono stati ammessi o alla comunicazione dell’ordinanza di ammissione, se questa non è stata pronunziata in udienza.
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Art. 61 — Ordine di trattazione e discussione delle cause
Nella trattazione e nella discussione il giudice di pace deve dare la precedenza alle cause per le quali sono stati abbreviati i termini a norma dell’articolo 163 bis del codice.
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Art. 62 — Udienza di discussione
Il conciliatore, quando dichiara chiusa l’istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in una udienza successiva le conclusioni che, a norma dell’articolo 189 del codice, intendono sottoporre alla sua decisione e a procedere alla discussione della causa.L’udienza di discussione può essere rinviata soltanto una volta, per grave impedimento dell’ufficio o delle parti…
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Art. 63 — Giudice decidente
La causa deve essere decisa dal conciliatore che ha proceduto all’istruzione, salvo che sia stato sostituito a norma dell’articolo 174 del codice.
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Art. 64 — Pubblicazione della sentenza [ABROGATO]
[La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.]
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Art. 65 — Querela di falso
Il conciliatore, quando rimette le parti davanti al tribunale per il processo di falso, stabilisce un termine perentorio entro il quale le parti stesse debbono riassumere la causa davanti al tribunale.