Categoria: Capo IV – Degli atti dell’ufficiale giudiziario
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Art. 49 — Nota da consegnarsi al pubblico ministero
L’ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell’atto, una nota contenente: 1) l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione; 2) il nome, la residenza o la dimora del destinatario; 3) la natura…
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Art. 50 — Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all’atto.Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
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Art. 51 — Destinazione della copia dell’atto notificato depositata in cancelleria
La copia che l’ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell’articolo 150 quarto comma del codice è custodita dal cancelliere per essere inserita nel fascicolo d’ufficio.Nella copia depositata e in quella da consegnare alla parte che ha chiesto la notificazione, l’ufficiale giudiziario deve certificare la data dell’avvenuto deposito in cancelleria.
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Art. 47 — Ora della notificazione
Nella relazione di notificazione di cui all’articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
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Art. 48 — Avviso al destinatario della notificazione
L’avviso prescritto nell’articolo 140 del codice deve contenere: 1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l’indicazione della natura dell’atto notificato; 3) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data…