Categoria: Capo III – Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
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Art. 38 — Deposito di cancelleria della parte che si costituisce [ABROGATO]
[La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso, o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, oltre i depositi specificamente previsti dalla legge, deve consegnare al cancelliere la carta bollata per lo svolgimento del procedimento e una somma per spese di…
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Art. 39 — Deposito di cancelleria [ABROGATO]
[La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative. Sul disaccordo, l’ammontare del deposito è fissato dal capo dell’ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo precedente.]
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Art. 40 — Nota dei depositi e delle spese di cancelleria [ABROGATO]
[In ogni fascicolo d’ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l’uso dei singoli fogli e nell’altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte.]
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Art. 41 — Deposito delle somme ricevute dal cancelliere [ABROGATO]
[Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell’articolo 38, detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.]
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Art. 42 — Prelievi dalla somma depositata [ABROGATO]
[Quando è necessario, il cancelliere può eseguire, mediante assegni di pagamento a lui intestati, prelievi dal conto corrente per le spese e i rimborsi, purché le somme che preleva, unite a quelle esistenti presso di lui, non eccedano il quarto della somma complessiva dei depositi eseguiti dalle parti a norma dell’articolo 38, detratte le erogazioni…
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Art. 43 — Ingiunzione di pagamento di spese, diritti ed onorari [ABROGATO]
[Le spese, tasse, diritti ed onorari relativi agli affari civili concernenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito sono esatti mediante nota compilata dal cancelliere sulle risultanze del registro relativo.A richiesta del cancelliere la nota è resa esecutiva dal capo dell’ufficio giudiziario al quale egli appartiene, con decreto a cui si applicano le…
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Art. 28 — Registri di cancelleria
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
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Art. 44 — Compilazione dei processi verbali
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.
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Art. 29 — Registri di cancelleria della pretura [ABROGATO]
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all’udienza. Il ruolo è sottoscritto…
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Art. 45 — Forma delle comunicazioni del cancelliere
Quando viene redatto su supporto cartaceo Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell’articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l’altra deve essere conservata nel fascicolo d’ufficio.Il biglietto contiene in ogni caso l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale…
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Art. 30 — Registri di cancelleria del tribunale [ABROGATO]
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili; 3) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate; 4) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo…
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Art. 46 — Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.[[abrogato]]Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza…
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Art. 31 — Registri di cancelleria della corte d’appello [ABROGATO]
[Il cancelliere della corte d’appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell’articolo precedente.Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d’appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei…
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Art. 32 — Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione [ABROGATO]
[Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri: 1) ruolo generale degli affari civili; 2) rubrica alfabetica generale degli affari civili; 3) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all’udienza.…
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Art. 33 — Divisione dei registri in più volumi
Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d’ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri…
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Art. 34 — Contenuto del registro cronologico [ABROGATO]
[Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l’atto stesso è iscritto nel registro cronologico.]
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Art. 35 — Volumi dei provvedimenti originali
Il cancelliere deve riunire annualmente in volumi separati gli originali delle sentenze, dei decreti d’ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione, nonché le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell’articolo 281 sexies.
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Art. 36 — Fascicoli di cancelleria
Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l’affare.Ogni fascicolo contiene l’indicazione dell’ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell’affare e del giudice stesso, delle…
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Art. 37 — Modo di tenuta dei registri [ABROGATO]
[I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.]