Categoria: Sezione II – Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
-
Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo
Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.L’albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l’applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie…
-
Art. 26 — Iscrizione nell’albo
Possono essere iscritti d’ufficio nell’albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d’ufficio, soltanto…
-
Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell’albo formato norma dell’articolo 25.