Categoria: Capo II – Dei consulenti tecnici del giudice
-
Art. 13 — Albo dei consulenti tecnici
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.L’albo è diviso in categorie.Debbono essere sempre comprese nell’albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto…
-
Art. 14 — Formazione dell’albo
L’albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dall’ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.Il consiglio predetto ha facoltà di designare,…
-
Art. 15 — Iscrizione e permanenza nell’albo
Possono ottenere l’iscrizione nell’albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i…
-
Art. 16 — Domande d’iscrizione
Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell’atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; 4) certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5) i…
-
Art. 17 — Informazioni
A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell’aspirante.
-
Art. 18 — Revisione dell’albo
L’albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all’articolo 14 deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla…
-
Art. 19 — Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.Per il…
-
Art. 20 — Sanzioni disciplinari
Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1) l’avvertimento; 2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno; 3) la cancellazione dall’albo.
-
Art. 21 — Procedimento disciplinare
Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a…
-
Art. 22 — Distribuzione degli incarichi
Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.Il giudice puo’ conferire, con provvedimento motivato, un incarico…
-
Art. 23 — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e…
-
Art. 24 — Liquidazione dei compensi [ABROGATO]
[La liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto dal giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.Il compenso è commisurato alle difficoltà delle indagini e alla durata di esse, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell’entità…
-
Art. 24 bis — Elenco nazionale dei consulenti tecnici
Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all’articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico…
-
Art. 25 — Istituzione e formazione dell’albo
Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.L’albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l’applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie…
-
Art. 26 — Iscrizione nell’albo
Possono essere iscritti d’ufficio nell’albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o più rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d’ufficio, soltanto…
-
Art. 27 — Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici
Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell’albo formato norma dell’articolo 25.