Categoria: Capo I – Degli esperti della magistratura del lavoro
-
Art. 8 — Revisione dell’albo [ABROGATO]
[L’albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell’articolo 5.Il primo presidente della corte d’appello invita i consigli provinciali delle corporazioni a fare le loro proposte, e quindi il comitato procede alla revisione, iscrivendo i nuovi proposti ed eliminando gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo…
-
Art. 9 — Ruolo degli esperti [ABROGATO]
[Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d’appello, sentito il presidente della sezione funzionante come magistratura del lavoro, forma, per ciascuna categoria di iscritti nell’albo, il ruolo degli esperti che debbono concorrere durante l’anno a comporre il collegio.Il primo presidente può revocare per gravi motivi l’iscrizione nel ruolo dell’esperto che ne faccia…
-
Art. 10 — Composizione del collegio giudicante [ABROGATO]
[Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti nel ruolo di cui all’articolo precedente, salvo che per motivi eccezionali debba fare la scelta fuori del ruolo tra gli iscritti nell’albo.Il cancelliere dà comunicazione del decreto ai designati e li invita a presentarsi davanti al presidente della…
-
Art. 11 — Astensione e ricusazione degli esperti [ABROGATO]
[Per l’astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.Agli effetti dell’applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d’appello.]
-
Art. 12 — Indennità dovute agli esperti [ABROGATO]
[Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per ogni giorno di effettivo esercizio delle funzioni del collegio; ad essi inoltre spettano le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di cori d’appello.]
-
Art. 4 — Albo degli esperti [ABROGATO]
[Presso ogni corte d’appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro.L’albo è diviso in categorie secondo i rami delle attività economiche esercitate nella circoscrizione della corte.]
-
Art. 5 — Formazione dell’albo [ABROGATO]
[L’albo è tenuto dal primo presidente della corte d’appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.]
-
Art. 6 — Proposte d’iscrizione [ABROGATO]
[Le iscrizioni nell’albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazioni.Se non sono fatte proposte di esperti per una categoria, il comitato può provvedere direttamente all’iscrizione di coloro che hanno i requisiti indicati nell’articolo seguente.]
-
Art. 7 — Requisiti per l’iscrizione [ABROGATO]
[Possono essere iscritti nell’albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e: 1) sono cittadini italiani, di razza italiana; 2) hanno compiuto il venticinquesimo anno di età; 3) sono forniti di laurea universitaria o di altro titolo equipollente; 4) sono di condotta morale e politica specchiata. Possono essere iscritti, anche…