Categoria: Titolo I – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
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Art. 2 — Intervento davanti all’istruttore
L’intervento del pubblico ministero davanti all’istruttore avviene nei modi previsti nell’art. 267 del Codice.
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Art. 3 — Intervento davanti al collegio
Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o all’udienza.Il pubblico ministero che interviene all’udienza prende oralmente le sue conclusioni, che sono inserite nel ruolo d’udienza.Se il pubblico ministero che interviene davanti al collegio non si limita ad aderire alle…
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Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.