Categoria: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
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Art. 146 — Albo dei consulenti tecnici
Nell’albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.
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Art. 161 bis — Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione
Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice.
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Art. 169 quinquies — Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite
I soggetti nominati commissionari a norma dell’articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell’articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell’esecuzione, al presidente del tribunale e all’ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite…
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Art. 179 — Graduazione e liquidazione
Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell’esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma ricavata di cui all’articolo 596 del codice alla sola graduazione dei creditori partecipanti all’esecuzione, salva la liquidazione delle quote spettanti a ciascuno di essi dopo che sia approvata la graduazione.Il giudice che ha disposto a norma del comma precedente forma…
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Art. 190 — Documentazione dell’istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta
Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo stato di famiglia, il fatto e il tempo della scomparsa.
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Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.