Categoria: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
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Art. 152 ter — Procedimenti in camera di consiglio
I provvedimenti previsti negli articoli 145 e 316 del codice sono di competenza del tribunale del circondario del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del tribunale del luogo del domicilio di uno dei coniugi. Il tribunale provvede in camera di consiglio in composizione monocratica con decreto immediatamente esecutivo.
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Art. 157 — Processo verbale di pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario
L’ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a norma dell’art. 494 primo comma del Codice.Nello stesso processo verbale inserisce l’eventuale riserva di ripetizione della somma versata, prevista nel secondo comma dello stesso articolo.Il processo verbale è depositato immediatamente in cancelleria insieme con la prova…
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Art. 166 — Modalità della custodia
Il giudice dell’esecuzione dà con decreto le disposizioni circa i modi di custodire i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati.
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Art. 173 quater — Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato
L’avviso di cui al quarto comma dell’articolo 591 bis del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all’articolo 46 del citato testo…
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Art. 185 — Udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione
All’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata sulle opposizioni all’esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice.
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Art. 196 quater — Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.…
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Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.