Categoria: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
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Art. 149 — Controversie in materia di invalidità pensionabile
Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.
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Art. 155 quater — Modalità di accesso alle banche dati
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492 bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero…
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Art. 163 — Ordine di cessazione della vendita forzata
La cessazione della vendita forzata prevista dall’articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell’esecuzione se questi presiede alla vendita, o altrimenti dall’ufficiale incaricato della stessa, che ne riferisce immediatamente al giudice che lo ha nominato. In questo caso il giudice, sentite le parti, pronuncia definitivamente sulla cessazione.
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Art. 171 — Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell’articolo 560 del codice sono date dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
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Art. 180 — Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato
L’avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall’articolo 599 secondo comma del codice deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. L’avviso è sottoscritto dal creditore pignorante.Con lo stesso avviso o con altro separato gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti…
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Art. 194 — Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione
Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’articolo 193 del codice.
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Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.