Categoria: Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
-
Art. 152 — Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione,…
-
Art. 156 — Esecuzione sui beni sequestrati
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del codice.Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere,…
-
Art. 164 ter — Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a…
-
Art. 173 bis — Contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto
L’esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza…
-
Art. 183 — Provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio
I provvedimenti temporanei di cui all’articolo 610 del codice sono dati dal giudice dell’esecuzione con decreto.
-
Art. 196 bis — Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe
Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall’aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero…
-
Art. 1 — Richiesta di comunicazione degli atti
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge.