Categoria: Titolo VII – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
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Art. 71 — Dichiarazioni e scritture contabili
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.…
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Art. 72 — Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell’art. 26 si applica in misura pari al minore tra l’ammontare determinato a norma del detto articolo e l’ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali,…
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Art. 73 — Ritenuta sui dividendi
Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio…
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Art. 74 — Nominatività obbligatoria dei titoli azionari
Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative.Le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai…
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Art. 75 — Accordi internazionali
Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
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Art. 76 — Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non…
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Art. 77 — Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.