Categoria: Titolo V – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
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Art. 46 — Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione [ABROGATO]
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire cinquantamila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire cinquantamila, elevabile…
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Art. 47 — Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta [ABROGATO]
[Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 7 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati.Se l’ammontare complessivo dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello definitivamente accertato, si applica la pena pecuniaria da due…
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Art. 48 — Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni [ABROGATO]
[Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro per le finanze o se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti dagli articoli 2, primo e terzo comma, 4 e 6 si applica, ove le infrazioni non integrino le fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da…
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Art. 49 — Deduzioni e detrazioni indebite [ABROGATO]
[Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall’imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a…
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Art. 50 — Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari [ABROGATO]
[In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la pena pecuniaria da lire trentamila a lire trecentomila.]
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Art. 51 — Violazione degli obblighi relativi alla contabilità [ABROGATO]
[Se nel corso degli accessi di cui all’art. 32 viene rifiutata l’esibizione o comunque impedita l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge o di cui risulta l’esistenza, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.La stessa pena si applica in caso di…
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Art. 52 — Violazioni degli obblighi delle aziende di credito [ABROGATO]
[Se i certificati e gli altri documenti previsti dagli articoli 34 e 35 non rispondono al vero o sono incompleti, si applicano la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni a carico dell’azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione a carico di coloro che…
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Art. 53 — Altre violazioni [ABROGATO]
[Sono punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila: 1) l’omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell’art. 32 o l’invio di tali comunicazioni con i dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) dell’art. 32 o la restituzione…
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Art. 54 — Determinazione delle pene pecuniarie [ABROGATO]
[Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l’erario e della personalità dell’autore della violazione desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti…
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Art. 55 — Applicazione delle pene pecuniarie [ABROGATO]
[Le pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi sono irrogate dall’ufficio delle imposte.Per le violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio l’irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento.Per le violazioni che non…
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Art. 56 — Sanzioni penali [ABROGATO]
[Chi non presenta la dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 o la presenta incompleta o infedele, quando l’imposta relativa al reddito accertato è superiore a cinque milioni di lire, è punito, oltre che con la pena pecuniaria prevista nell’art. 46, con l’arresto da tre mesi a tre anni. Se…
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Art. 57 — Sanzioni accessorie
[La condanna alla reclusione importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste dagli articoli 28 e 30 del codice penale e l’incapacità prevista dall’art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni.] [Le stesse pene accessorie…