Categoria: Capo III – Disciplina delle associazioni di promozione sociale
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Art. 24 — Accesso al credito agevolato e privilegi [ABROGATO]
[1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di…
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Art. 25 — Messaggi di utilità sociale [ABROGATO]
[1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,”…
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Art. 26 — Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi [ABROGATO]
[1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.]
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Art. 27 — Tutela degli interessi sociali e collettivi [ABROGATO]
[1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate: a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione; b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione; c) a ricorrere in sede…
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Art. 28 — Accesso al Fondo sociale europeo
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità…
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Art. 29 — Norme regionali e delle province autonome [ABROGATO]
[1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.]
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Art. 30 — Convenzioni [ABROGATO]
[1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.2. Le convenzioni devono…
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Art. 31 — Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel…
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Art. 32 — Strutture per lo svolgimento delle attività sociali [ABROGATO]
[1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.2. All’articolo 1, comma 1,…
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Art. 18 — Prestazioni degli associati [ABROGATO]
[1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.]
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Art. 19 — Flessibilità nell’orario di lavoro [ABROGATO]
[1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione…
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Art. 20 — Prestazioni in favore dei familiari degli associati
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e…
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Art. 21 — Imposta sugli intrattenimenti
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta…
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Art. 22 — Erogazioni liberali [ABROGATO]
[1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis: 1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: “i-quater) le erogazioni liberali…
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Art. 23 — Tributi locali [ABROGATO]
[1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.]