Categoria: Sezione II – Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell’associazionismo
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Art. 11 — Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale [ABROGATO]
[1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente…
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Art. 12 — Funzionamento e attribuzioni [ABROGATO]
[1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall’insediamento.2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore…
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Art. 13 — Fondo per l’associazionismo
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell’articolo 12.2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni…
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Art. 14 — Osservatori regionali [ABROGATO]
[1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo 8, comma 2.2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni…
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Art. 15 — Collaborazione dell’ISTAT [ABROGATO]
[1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire…
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Art. 16 — Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato [ABROGATO]
[1. L’Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sulle materie di comune interesse.2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per la solidarietà sociale…
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Art. 17 — Partecipazione alla composizione del CNEL [ABROGATO]
[1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal seguente: “Il Consiglio…