Categoria: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
-
Art. 1 — Soggetti
1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici…
-
Art. 17 — Riparazione delle conseguenze del reato
1. Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l’ente…
-
Art. 25 quinquies — Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i…
-
Art. 27 — Responsabilità patrimoniale dell’ente
1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende…
-
Art. 43 — Notificazioni all’ente
1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 3, del Codice di procedura penale.2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in…
-
Art. 59 — Contestazione dell’illecito amministrativo
1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale.2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle…
-
Art. 75 — Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [ABROGATO]
[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19 bis del decreto del Presidente della…