Categoria: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
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Art. 83 — Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione amministrativa…
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Art. 10 — Sanzione amministrativa pecuniaria
1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.3. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.4. Non è ammesso il pagamento in…
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Art. 24 ter — Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del…
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Art. 25 terdecies — Razzismo e xenofobia
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per…
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Art. 36 — Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.
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Art. 52 — Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
1. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 322 bis, commi 1-bis e 2, del Codice di procedura penale.2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il…
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Art. 68 — Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.