Categoria: Capo IV – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
-
Art. 84 — Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza
1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull’ente.
-
Art. 85 — Disposizioni regolamentari
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli…
-
Art. 83 — Concorso di sanzioni
1. Nei confronti dell’ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l’applicazione nei confronti dell’ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.2. Se, in conseguenza dell’illecito, all’ente è stata già applicata una sanzione amministrativa…