Categoria: Sezione VII – Giudizio
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Art. 65 — Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 e dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di…
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Art. 66 — Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente
1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.
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Art. 67 — Sentenza di non doversi procedere
1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.
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Art. 68 — Provvedimenti sulle misure cautelari
1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.
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Art. 69 — Sentenza di condanna
1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione.
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Art. 70 — Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente
1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati…