Categoria: Sezione VI – Procedimenti speciali

  • Art. 62 — Giudizio abbreviato

    1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del Codice di procedura penale, in quanto applicabili.2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.3. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di…

  • Art. 63 — Applicazione della sanzione su richiesta

    1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’art. 444 del c.p.p. nonché in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice…

  • Art. 64 — Procedimento per decreto

    1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.2.…