Categoria: Sezione V – Indagini preliminari e udienza preliminare
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Art. 61 — Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare
1. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’art. 426 del c.p.p..2. Il decreto che, a seguito…
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Art. 55 — Annotazione dell’illecito amministrativo
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’art. 335 del c.p.p., gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l’illecito.2. L’annotazione di cui al comma 1 è comunicata all’ente o…
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Art. 56 — Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini.2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.
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Art. 57 — Informazione di garanzia
1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.
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Art. 58 — Archiviazione
1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei…
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Art. 59 — Contestazione dell’illecito amministrativo
1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 407 bis, comma 1, del codice di procedura penale.2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle…
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Art. 60 — Decadenza dalla contestazione
1. Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione.