Categoria: Sezione IX – Esecuzione
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Art. 81 — Certificati dell’anagrafe [ABROGATO]
[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell’ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è…
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Art. 82 — Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [ABROGATO]
[1. 1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all’articolo 78.]
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Art. 74 — Giudice dell’esecuzione
1. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell’art. 665 del c.p.p..2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi: a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3; b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;…
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Art. 75 — Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [ABROGATO]
[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19 bis del decreto del Presidente della…
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Art. 76 — Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del Codice di procedura penale.
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Art. 77 — Esecuzione delle sanzioni interdittive
1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.
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Art. 78 — Conversione delle sanzioni interdittive
1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17.3. Entro…
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Art. 79 — Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto
1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico,…
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Art. 80 — Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [ABROGATO]
[1. 1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti ad impugnazione…