Categoria: Sezione II – Soggetti, giurisdizione e competenza
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Art. 36 — Attribuzioni del giudice penale
1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.
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Art. 37 — Casi di improcedibilità
1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.
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Art. 38 — Riunione e separazione dei procedimenti
1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende.2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 71 del c.p.p.; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato…
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Art. 39 — Rappresentanza dell’ente
1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;…
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Art. 40 — Difensore di ufficio
1. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
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Art. 41 — Contumacia dell’ente
1. L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
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Art. 42 — Vicende modificative dell’ente nel corso del processo
1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.
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Art. 43 — Notificazioni all’ente
1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 3, del Codice di procedura penale.2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in…