Categoria: Sezione III – Responsabilità amministrativa da reato
-
Art. 25 septies — Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
1. In relazione al delitto di cui all’art. 589 del c.p., commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di…
-
Art. 25 octies — Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della…
-
Art. 25 octies 1 — Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto…
-
Art. 25 novies — Delitti in materia di violazione del diritto d’autore
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma…
-
Art. 25 decies — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del c.p., si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
-
Art. 24 — Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del Codice Penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento…
-
Art. 25 undecies — Reati ambientali
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell’articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell’articolo 452 quinquies,…
-
Art. 24 bis — Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del Codice Penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies…
-
Art. 25 duodecies — Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo…
-
Art. 24 ter — Delitti di criminalità organizzata
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del Codice Penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del…
-
Art. 25 terdecies — Razzismo e xenofobia
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per…
-
Art. 25 — Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del Codice Penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui…
-
Art. 25 quaterdecies — Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna…
-
Art. 25 bis — Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento…
-
Art. 25 quinquiesdecies — Reati tributari
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il…
-
Art. 25 bis 1 — Delitti contro l’industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli…
-
Art. 25 sexiesdecies — Contrabbando
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.3. Nei casi previsti dai commi 1 e…
-
Art. 25 ter — Reati societari
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art.…
-
Art. 25 septiesdecies — Delitti contro il patrimonio culturale
1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518 novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.3.…
-
Art. 25 quater — Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b)…
-
Art. 25 duodevicies — Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma…
-
Art. 25 quater 1 — Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 583 bis del c.p. si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti…
-
Art. 26 — Delitti tentati
1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.
-
Art. 25 quinquies — Delitti contro la personalità individuale
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i…
-
Art. 25 sexies — Abusi di mercato
1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.2. Se, in seguito alla commissione dei reati di…