Categoria: Capo V – Misure in materia di giustizia
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Art. 219 — Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e per l’incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all’emergenza epidemiologica, al fine di consentire…
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Art. 220 — Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decretolegge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008
1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della…
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Art. 220 bis — Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al fine di contenere l’impatto economico sulle attività professionali conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente…
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Art. 221 — Modifiche all’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
1. All’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del Codice…