Categoria: Capo II – Regime di sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni
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Art. 174 — Disposizioni di attuazione
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze può emanare disposizioni di attuazione del presente capo con uno o più decreti.
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Art. 175 — Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi dell’articolo 265.
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Art. 175 bis — Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori
1. Al comma 501-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare…
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Art. 168 — Ambito di applicazione
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “Testo unico bancario”) dopo l’entrata in vigore del…
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Art. 169 — Sostegno pubblico
1. Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all’articolo 168, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente (di seguito, “l’Acquirente”) di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti…
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Art. 170 — Cessione del compendio
1. Qualora le offerte vincolanti per l’acquisto del Compendio Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di sostegno pubblico, la Banca d’Italia le trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le quali la Banca d’Italia attesta che: a) l’offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa idonea, anche…
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Art. 171 — Concessione del sostegno
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 170, verificata la conformità a quanto previsto dal presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista all’articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di più offerte quella che, tenuto conto…
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Art. 172 — Altre disposizioni
1. Le cessioni di cui all’articolo 169 si considerano cessioni di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 Testo unico IVA. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella…
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Art. 173 — Relazioni alla Commissione europea e alle Camere
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.