Categoria: Principi fondamentali – Costituzione

  • Art. 1

    L’Italia è una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro [4 Cost.]. La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 60, 101], che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione .

  • Art. 2

    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839,…

  • Art. 3

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge , senza distinzione di sesso [29, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 49], di condizioni personali e sociali . È compito della Repubblica rimuovere gli…

  • Art. 4

    La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto . Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società .

  • Art. 5

    La Repubblica , una e indivisibile , riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo ; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

  • Art. 6

    La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X disp. trans. e fin.].

  • Art. 7

    Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani . I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti , accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale .

  • Art. 8

    Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze .

  • Art. 9

    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione .Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

  • Art. 10

    L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo…

  • Art. 11

    L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [60 2, 78, 87 9, 103 3, 111 7; 310 c.p.]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e…

  • Art. 12

    La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni [292, 293 c.p.] .