Categoria: Sezione I – Ordinamento giurisdizionale

  • Art. 101

    La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

  • Art. 102

    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario [106; 1 c.p.p.]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura . La legge regola i…

  • Art. 103

    Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [111, 125] . La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge…

  • Art. 104

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere . Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari…

  • Art. 105

    Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107, 108].

  • Art. 106

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [54, 105]. La legge sull’ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli . Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università…

  • Art. 107

    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà…

  • Art. 108

    Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia [101] .

  • Art. 109

    L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [55 ss. c.p.p.] .

  • Art. 110

    Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.