Categoria: Titolo II – Il presidente della repubblica (artt. 83-91)
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Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse [85]. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura .
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Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti , che ne assumono la responsabilità [71, 90, 95]. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; 283 c.p.]. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune .
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Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55]. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato [II disp. trans.]. L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per…
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Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni [59]. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica [55, 83]. Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla…
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Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine…
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Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [74]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di…