Categoria: Titolo III – Rapporti economici (artt. 35-47)

  • Art. 35

    La Repubblica tutela il lavoro [1, 4, 38] in tutte le sue forme ed applicazioni [2060 ss. c.c.]. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione [16 2], salvo gli obblighi stabiliti…

  • Art. 36

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia [31] un’esistenza libera e dignitosa [2099, 2100, 2101, 2102, 2120, 2121, 2122, 2126, 2131 c.c.]. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [2107, 2108 c.c.].…

  • Art. 37

    La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato…

  • Art. 38

    Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione…

  • Art. 39

    L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione…

  • Art. 40

    Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano [503 ss. c.p.].

  • Art. 41

    L’iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.]. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a…

  • Art. 42

    La proprietà è pubblica [822 c.c.] o privata [832 c.c.] . I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922 c.c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla…

  • Art. 43

    A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [834, 835, 838 c.c.] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni…

  • Art. 44

    Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [840 c.c.], fissa limiti alla sua estensione [846 c.c.] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [857 c.c.], la trasformazione del latifondo e…

  • Art. 45

    La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [2511 c.c.] a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato [2083, 2202…

  • Art. 46

    Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

  • Art. 47

    La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese .