Categoria: Titolo I – Rapporti civili (artt. 13-28)
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Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici [97, 98, 103, 113] sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti . In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Art. 13
La libertà personale è inviolabile [289 bis, 605, 606, 607, 608, 609, 630 c.p.] . Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [244, 245, 247, 249, 266…
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Art. 14
Il domicilio è inviolabile [614, 615 c.p.]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [244 ss., 316 ss., 332 c.p.p.; 118, 670 c.p.c.]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32]…
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Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [616 ss. c.p.]. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [248, 254, 266, 271 c.p.p.].
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Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120] . Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientrarvi, salvo…
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Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi [654, 655]. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
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Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2, 39, 49], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [14 ss. c.c.; 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quinquies, 270 sexies, 271, 305, 306, 416, 416 bis c.p.; XII disp.fin.]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,…
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Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associata [17, 18], di farne propaganda [21] e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [21; 527 ss. c.p.].
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Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione [20] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività .
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Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione . La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo…
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Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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Art. 23
Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge.
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Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [86, 87 c.p.c.; 96 ss. c.p.p.]. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [98 c.p.p.]. La legge…
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Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. c.p.c ; 1 ss. c.p.p.] . Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.] . Nessuno può essere sottoposto a misure di…
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Art. 26
L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; 13 c.p.; 697 ss. c.p.p.] . Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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Art. 27
La responsabilità penale è personale [40 ss. c.p.]. L’imputato [60 ss. c.p.p.] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene [17 ss. c.p.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte [, se non nei casi previsti…