Categoria: Capo IV – Procedimento per l’applicazione dele misure di sicurezza
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Art. 36 — Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22.
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Art. 37 — Applicazione provvisoria
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità…
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Art. 38 — Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso…
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Art. 39 — Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
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Art. 40 — Esecuzione delle misure di sicurezza
1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante…
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Art. 41 — Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello…