Categoria: Capo III – Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento
-
Art. 25 — Procedimenti speciali
1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli…
-
Art. 26 — Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
-
Art. 27 — Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne…
-
Art. 27 bis — Percorso di rieducazione del minore
1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all’esercente la…
-
Art. 28 — Sospensione del processo e messa alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la…
-
Art. 29 — Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
-
Art. 30 — Pene sostitutive
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se…
-
Art. 31 — Svolgimento dell’udienza preliminare
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420 bis e 420 ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua…
-
Art. 32 — Provvedimenti
1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del…
-
Art. 32 bis — Opposizione
1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per…
-
Art. 33 — Udienza dibattimentale
1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse.2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta…
-
Art. 34 — Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori
1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la…
-
Art. 35 — Giudizio di appello
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.