Categoria: Capo II – Provvedimenti in materia di libertà personale
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Art. 16 — Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.2. [Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne…
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Art. 17 — Fermo di minorenne indiziato di delitto
1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
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Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo…
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Art. 18 bis — Accompagnamento a seguito di flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all’articolo 381, comma 2,…
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Art. 19 — Misure cautelari per i minorenni
1. Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell’articolo 275,…
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Art. 20 — Prescrizioni
1. Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l’articolo 19…
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Art. 21 — Permanenza in casa
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo…
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Art. 22 — Collocamento in comunità
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’articolo…
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Art. 23 — Custodia cautelare
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di…
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Art. 24 — Provvedimenti in caso di scarcerazione
1. Quando l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall’articolo 20.