Categoria: Capo I – Disposizioni generali
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Art. 3 — Competenza
1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura…
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Art. 4 — Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni
1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’autoritaà giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio…
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Art. 5 — Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
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Art. 6 — Servizi minorili
1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.
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Art. 7 — Notifiche all’esercente la potestà dei genitori
1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.
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Art. 8 — Accertamento sull’età del minorenne
1. Quando vi è incertezza sulla minore eta’ dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici.
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Art. 9 — Accertamenti sulla personalità del minorenne
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.2. Agli stessi fini il pubblico…
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Art. 10 — Inammissibilità dell’azione civile
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal…
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Art. 11 — Difensore di ufficio dell’imputato minorenne
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
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Art. 12 — Assistenza all’imputato minorenne
1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere…
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Art. 13 — Divieto di pubblicazione e di divulgazione
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
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Art. 14 — Casellario giudiziale per i minorenni [ABROGATO]
[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati…
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Art. 15 — Eliminazione delle iscrizioni [ABROGATO]
[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all’ufficio del casellario giudiziale previsto dall’articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo…
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Art. 1 — Principi generali del processo minorile
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in…
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Art. 2 — Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per…