Categoria: Allegati – Codice Processo Penale Minorile
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Art. 8 — Accertamento sull’età del minorenne
1. Quando vi è incertezza sulla minore eta’ dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici.
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Art. 23 — Custodia cautelare
1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di…
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Art. 37 — Applicazione provvisoria
1. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.2. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità…
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Art. 9 — Accertamenti sulla personalità del minorenne
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.2. Agli stessi fini il pubblico…
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Art. 24 — Provvedimenti in caso di scarcerazione
1. Quando l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice può imporre le prescrizioni previste dall’articolo 20.
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Art. 38 — Procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
1. Nei casi previsti dall’articolo 37 il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede al giudizio sulla pericolosità nelle forme previste dall’articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori, l’eventuale affidatario e i servizi indicati nell’articolo 6. Nel corso…
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Art. 10 — Inammissibilità dell’azione civile
1. Nel procedimento penale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ammesso l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.2. La sentenza penale non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal…
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Art. 25 — Procedimenti speciali
1. Nel procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale.2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se è possibile compiere gli…
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Art. 39 — Applicazione di una misura di sicurezza nel dibattimento
1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può disporre l’applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 37 comma 2.
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Art. 11 — Difensore di ufficio dell’imputato minorenne
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
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Art. 26 — Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità
1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
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Art. 40 — Esecuzione delle misure di sicurezza
1. La competenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.2. Il magistrato di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante…
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Art. 12 — Assistenza all’imputato minorenne
1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere…
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Art. 27 — Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto
1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e la occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne…
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Art. 41 — Impugnazione dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni
1. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie l’imputato, l’esercente la potestà dei genitori, il difensore e il pubblico ministero.2. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello…
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Art. 13 — Divieto di pubblicazione e di divulgazione
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
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Art. 27 bis — Percorso di rieducazione del minore
1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all’esercente la…
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Art. 14 — Casellario giudiziale per i minorenni [ABROGATO]
[1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l’ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui è prevista l’iscrizione da particolari disposizioni di legge, l’estratto dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 del codice di procedura penale riguardanti i minorenni nati…
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Art. 28 — Sospensione del processo e messa alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la…
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Art. 15 — Eliminazione delle iscrizioni [ABROGATO]
[1. Le iscrizioni relative a provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, sono trasmesse all’ufficio del casellario giudiziale previsto dall’articolo 685 del codice di procedura penale al compimento del diciottesimo anno della persona alla quale si riferiscono.2. Le iscrizioni relative alla concessione del perdono giudiziale sono conservate sino al compimento del ventunesimo…
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Art. 29 — Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova
1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.
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Art. 16 — Arresto in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.2. [Fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare il minorenne…
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Art. 30 — Pene sostitutive
1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se…
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Art. 1 — Principi generali del processo minorile
1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in…
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Art. 17 — Fermo di minorenne indiziato di delitto
1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
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Art. 31 — Svolgimento dell’udienza preliminare
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420 bis e 420 ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato non comparso.2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l’assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua…
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Art. 2 — Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni
1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per…
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Art. 18 — Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo…
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Art. 32 — Provvedimenti
1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del…
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Art. 3 — Competenza
1. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.2. La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura…
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Art. 18 bis — Accompagnamento a seguito di flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all’articolo 381, comma 2,…
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Art. 32 bis — Opposizione
1. Con l’atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.2. L’opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L’inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l’opponente può proporre ricorso per…
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Art. 4 — Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni
1. Al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l’autoritaà giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell’inizio…
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Art. 19 — Misure cautelari per i minorenni
1. Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell’articolo 275,…
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Art. 33 — Udienza dibattimentale
1. L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è tenuta a porte chiuse.2. L’imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l’udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l’opportunità di procedere in udienza pubblica, nell’esclusivo interesse dell’imputato. La richiesta…
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Art. 5 — Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni
1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
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Art. 20 — Prescrizioni
1. Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Si applica l’articolo 19…
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Art. 34 — Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori
1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la…
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Art. 6 — Servizi minorili
1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.
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Art. 21 — Permanenza in casa
1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo…
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Art. 35 — Giudizio di appello
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
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Art. 7 — Notifiche all’esercente la potestà dei genitori
1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.
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Art. 22 — Collocamento in comunità
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall’articolo…
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Art. 36 — Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni
1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21.2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall’articolo 23 comma 1 ed è eseguita nelle forme dell’articolo 22.