Categoria: Sezione II – Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria
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Art. 728 — Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui
Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo, o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda da trenta euro a cinquecentosedici euro.Tale disposizione non…
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Art. 729 — Abuso di sostanze stupefacenti [ABROGATO]
[Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire cento a duemila.]
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Art. 730 — Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive
Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l’ammenda fino a euro 516.Soggiace all’ammenda fino a euro 103 chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.