Categoria: Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi
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Art. 719 — Circostanze aggravanti
La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata: 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco [721]; 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto…
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Art. 720 — Partecipazione a giuochi d’azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo [721], è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.La pena è aumentata [64]: 1) nel…
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Art. 721 — Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco
Agli effetti delle disposizioni precedenti:sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
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Art. 722 — Pena accessoria e misura di sicurezza
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36]. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.
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Art. 723 — Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco [721] o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 103.Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da euro 51…
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Art. 724 — Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti
Chiunque pubblicamente [266 4] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità [o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti.
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Art. 725 — Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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Art. 726 — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
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Art. 727 — Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
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Art. 727 bis — Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e…
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Art. 718 — Esercizio di giochi d’azzardo
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta…