Categoria: Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
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Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione [453, 454], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
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Art. 709 — Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
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Art. 695 — Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato [4], o esporta, o pone comunque in vendita armi [704], ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239.Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti…
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Art. 710 — Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta [ABROGATO]
[Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire…
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Art. 696 — Vendita ambulante di armi
Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239.
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Art. 711 — Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti [ABROGATO]
[Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto, o come un loro incaricato, è punito con…
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Art. 697 — Detenzione abusiva di armi
Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a…
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Art. 712 — Acquisto di cose di sospetta provenienza
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non…
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Art. 682 — Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato
Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [260], con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da euro 51 a euro 309.Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi…
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Art. 698 — Omessa consegna di armi
Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto da tre a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123 [700, 701].
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Art. 713 — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
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Art. 683 — Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda…
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Art. 699 — Porto abusivo di armi
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma [704] fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.[Soggiace all’arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma [704] per cui non è ammessa…
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Art. 714 — Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori [ABROGATO]
[Chiunque, senza ordine dell’Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l’ammenda da lire trecento a tremila.La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l’ordine o l’autorizzazione, taluno accolga in uno…
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Art. 684 — Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.
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Art. 700 — Circostanze aggravanti
Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata [64] qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.
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Art. 715 — Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente [ABROGATO]
[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo cpv. dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cento a duemila.Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
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Art. 685 — Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.
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Art. 701 — Misura di sicurezza
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228].
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Art. 716 — Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [di infermi di mente o] di minori
Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.La stessa disposizione si applica a chi…
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Art. 686 — Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della…
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Art. 702 — Omessa custodia di armi [ABROGATO]
[E’ punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi: 1) consegna o lascia portare un’arma a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire…
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Art. 717 — Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose [ABROGATO]
[Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all’Autorità è punito con l’ammenda da lire trecento a tremila.La stessa disposizione si applica se la…
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Art. 687 — Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51.
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Art. 703 — Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [704], accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.Se…
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Art. 688 — Ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza [689-691] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.La pena è dell’arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro…
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Art. 704 — Armi
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
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Art. 689 — Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra…
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Art. 705 — Commercio non autorizzato di cose preziose
Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.Si applicano le disposizioni di cui al terzo e…
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Art. 690 — Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l’ubriachezza altrui [689], somministrando bevande alcooliche, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.
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Art. 706 — Commercio clandestino di cose antiche [ABROGATO]
[Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’Autorità, quando la legge lo richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.]
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Art. 691 — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio [35].
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Art. 707 — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio [705-713], o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi…
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Art. 692 — Detenzione di misure e pesi illegali
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi [472] diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.[Se il colpevole ha già riportato una condanna per…
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Art. 707 bis — Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli
É punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se…
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Art. 693 — Rifiuto di monete aventi corso legale
Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.
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Art. 708 — Possesso ingiustificato di valori
Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno [713].