Categoria: Sezione I – Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica
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Art. 663 bis — Divulgazione di stampa clandestina
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il…
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Art. 664 — Distruzione o deterioramento di affissioni
Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità,…
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Art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
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Art. 665 — Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati [ABROGATO]
[Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione. Se…
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Art. 651 — Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.
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Art. 666 — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica…
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Art. 652 — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo [422-436], ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una…
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Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo [ABROGATO]
[Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche,…
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Art. 653 — Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno [306].
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Art. 668 — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità o non sottoposte a classificazione…
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Art. 654 — Grida e manifestazioni sediziose
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato [266 2, 284, 303, 414, 415], con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103…
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Art. 669 — Esercizio abusivo di mestieri girovaghi
Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258.Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza…
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Art. 655 — Radunata sediziosa
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno.Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi.Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira…
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Art. 669 bis — Esercizio molesto dell’accattonaggio
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro…
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Art. 656 — Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [265, 269, 501, 658], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
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Art. 670 — Mendicità [ABROGATO]
[Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi. La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.]
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Art. 657 — Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata [ABROGATO]
[Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.]
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Art. 671 — Impiego di minori nell’accattonaggio [ABROGATO]
[Chiunque si vale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, la quale sia sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.Qualora il…
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Art. 658 — Procurato allarme presso l’Autorità
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio [358], è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516.
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Art. 659 — Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.Nell’ipotesi prevista…
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Art. 660 — Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso…
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Art. 661 — Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
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Art. 662 — Esercizio abusivo dell’arte tipografica [ABROGATO]
[Chiunque, senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.]
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Art. 663 — Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.Alla stessa sanzione soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo…