Categoria: Capo II – Dei delitti contro l’onore
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Art. 594 — Ingiuria [ABROGATO]
[Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.La pena è della reclusione fino a un…
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Art. 595 — Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.Se l’offesa…
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Art. 596 — Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo [597], prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648-650], deferire ad un giurì d’onore…
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Art. 596 bis — Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa, le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57 bis e 58 .
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Art. 597 — Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla…
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Art. 598 — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione,…
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Art. 599 — Provocazione
[Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.]Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.[La disposizione della prima parte di questo articolo si applica…