Categoria: Capo III – Dei delitti contro lo stato di famiglia
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Art. 566 — Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].
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Art. 567 — Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Si applica la reclusione [da cinque a quindici anni] a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569].
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Art. 568 — Occultamento di stato di un figlio
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592].
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Art. 569 — Pena accessoria
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza della responsabilità genitoriale o della tutela legale.