Categoria: Capo II – Dei delitti contro la morale familiare
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Art. 564 — Incesto
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione…
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Art. 565 — Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.