Categoria: Capo I – Dei delitti contro il matrimonio
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Art. 556 — Bigamia
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.La pena è aumentata se il colpevole ha indotto…
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Art. 557 — Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [149; L. 898/1970] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [86, 117].
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Art. 558 — Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123], con la reclusione fino a un anno ovvero con…
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Art. 558 bis — Costrizione o induzione al matrimonio
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante…
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Art. 559 — Adulterio [ABROGATO]
[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.Il delitto è punibile a querela del marito.]
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Art. 560 — Concubinato [ABROGATO]
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.La concubina è punita con la stessa pena.Il delitto è punibile a querela della moglie.]
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Art. 561 — Casi di non punibilità. Circostanza attenuante [ABROGATO]
[Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.Se il fatto è commesso dal…
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Art. 562 — Pena accessoria e sanzione civile [ABROGATO]
[La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma…
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Art. 563 — Estinzione del reato [ABROGATO]
[Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.Estinguono altresì il reato: 1) la morte del coniuge offeso; 2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad…