Categoria: Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574 ter)
-
Art. 568 — Occultamento di stato di un figlio
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [569, 592].
-
Art. 569 — Pena accessoria
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza della responsabilità genitoriale o della tutela legale.
-
Art. 570 — Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue…
-
Art. 556 — Bigamia
Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.La pena è aumentata se il colpevole ha indotto…
-
Art. 570 bis — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
-
Art. 557 — Prescrizione del reato
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni [149; L. 898/1970] o è dichiarato nullo il secondo per bigamia [86, 117].
-
Art. 570 ter — Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola…
-
Art. 558 — Induzione al matrimonio mediante inganno
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116], con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [84-89] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123], con la reclusione fino a un anno ovvero con…
-
Art. 571 — Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella…
-
Art. 558 bis — Costrizione o induzione al matrimonio
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante…
-
Art. 572 — Maltrattamenti contro familiari o conviventi
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.La pena…
-
Art. 559 — Adulterio [ABROGATO]
[La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera.La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.Il delitto è punibile a querela del marito.]
-
Art. 573 — Sottrazione consensuale di minorenni
Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.La pena è diminuita [65], se…
-
Art. 560 — Concubinato [ABROGATO]
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.La concubina è punita con la stessa pena.Il delitto è punibile a querela della moglie.]
-
Art. 574 — Sottrazione di persone incapaci
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore [346], o al curatore [424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore…
-
Art. 561 — Casi di non punibilità. Circostanza attenuante [ABROGATO]
[Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.Se il fatto è commesso dal…
-
Art. 574 bis — Sottrazione e trattenimento di minore all’estero
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.Se…
-
Art. 562 — Pena accessoria e sanzione civile [ABROGATO]
[La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale.Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole.Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma…
-
Art. 574 ter — Costituzione di un’unione civile agli effetti della legge penale
Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
-
Art. 563 — Estinzione del reato [ABROGATO]
[Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.Estinguono altresì il reato: 1) la morte del coniuge offeso; 2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad…
-
Art. 564 — Incesto
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [75], o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione…
-
Art. 565 — Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.
-
Art. 566 — Supposizione o soppressione di stato
Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile [449] una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile [569].
-
Art. 567 — Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.Si applica la reclusione [da cinque a quindici anni] a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [569].